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Sanatoria edilizia e conformità strutturale: perché una non risolve automaticamente l’altra

Immagine del redattore: Carlo Maria Mozza
Carlo Maria Mozza
14 set
Tempo di lettura: 5 min

Quando si scopre una difformità in un immobile, la prima domanda è spesso: “Si può sanare?”. Prima della risposta occorre però capire che cosa è difforme e quali discipline sono coinvolte.

Una regolarizzazione urbanistico-edilizia riguarda il rapporto tra l’opera, i titoli comunali e la disciplina edilizia applicabile. Se le opere hanno interessato elementi portanti o sono state eseguite senza i necessari adempimenti sismici, serve anche una verifica strutturale specifica. I due piani sono collegati, ma non coincidono.

Il primo passo è ricostruire lo stato legittimo

Non ogni differenza tra lo stato dei luoghi e una planimetria è automaticamente lo stesso tipo di abuso. Prima di scegliere una procedura devono essere raccolti e confrontati:

  • titolo originario e relativi elaborati;

  • pratiche edilizie successive;

  • eventuali condoni, sanatorie e provvedimenti comunali;

  • documentazione strutturale e pratiche del Genio Civile;

  • rilievo aggiornato dell’immobile;

  • planimetrie e variazioni catastali;

  • atti paesaggistici e altri provvedimenti di settore.

Il catasto aiuta a ricostruire la storia dell’unità, ma non sostituisce i titoli edilizi. Anche una pratica strutturale regolarmente depositata non dimostra, da sola, la conformità urbanistica dell’opera.

Per approfondire la ricostruzione documentale: stato legittimo dell’immobile.

Prima di parlare di sanatoria bisogna classificare la difformità

Il D.P.R. 380/2001 distingue fattispecie diverse: tolleranze costruttive o esecutive, parziali difformità, variazioni essenziali, totale difformità e opere realizzate in assenza del titolo necessario. Questa classificazione non è una formalità: determina condizioni, documenti e procedimento applicabili.

L’articolo 34-bis disciplina le tolleranze al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma. Gli articoli 36 e 36-bis regolano distinti casi di accertamento di conformità. Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 69/2024, convertito dalla legge 105/2024, l’articolo 36-bis prevede per le fattispecie che vi rientrano una conformità riferita alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigenti al momento della realizzazione.

Questo meccanismo non è una sanatoria generalizzata. Devono essere identificati il tipo di difformità, l’epoca dell’opera e le norme applicabili; per i casi soggetti all’articolo 36 resta il diverso requisito previsto dalla disposizione.

Le linee di indirizzo pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture il 30 gennaio 2025 aiutano a leggere le modifiche, ma hanno funzione interpretativa e informativa: l’istruttoria sul singolo immobile resta necessaria.

La regolarizzazione edilizia non cancella gli aspetti strutturali

Se la difformità ha interessato muri portanti, solai, coperture, scale strutturali, balconi, fondazioni o altre parti resistenti, occorre ricostruire anche il percorso tecnico-sismico dell’opera.

Le domande principali sono:

  1. quando è stato eseguito l’intervento;

  2. quali norme tecniche erano applicabili in quel momento;

  3. se esisteva un obbligo di denuncia, deposito o autorizzazione;

  4. se il progetto strutturale fu presentato e se corrisponde al costruito;

  5. quali verifiche, indagini e documenti sono oggi necessari;

  6. se occorrono opere per raggiungere i requisiti di sicurezza richiesti.

La sola attestazione urbanistica non può sostituire calcoli, rilievi e adempimenti previsti per le costruzioni in zona sismica.

Cosa prevede l’articolo 36-bis nelle zone sismiche

Per gli immobili nelle zone sismiche, salvo l’eccezione prevista per quelle a bassa sismicità individuate secondo l’articolo 83, il comma 3-bis dell’articolo 36-bis richiama il meccanismo dell’articolo 34-bis, comma 3-bis.

In sintesi, il tecnico deve attestare il rispetto delle prescrizioni antisismiche secondo le condizioni previste dalla norma. L’attestazione è riferita alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione ed è accompagnata dalla documentazione tecnica richiesta. Il procedimento coinvolge lo Sportello Unico e l’ufficio tecnico regionale secondo la categoria strutturale dell’intervento.

Le linee MIT precisano inoltre che la verifica antisismica può costituire una condizione posta dal Comune per il rilascio o la formazione del titolo in sanatoria. Quando necessarie, possono essere prescritte opere, anche strutturali, finalizzate al rispetto dei requisiti di sicurezza.

Non significa che ogni difformità edilizia richieda automaticamente un progetto strutturale completo. Significa che la presenza e l’entità dell’interessamento strutturale devono essere accertate e documentate, senza dare per acquisita la conformità sismica.

Il percorso nel Lazio

Nel Lazio le procedure di prevenzione del rischio sismico sono disciplinate dal Regolamento regionale 26/2020 e gestite tramite la piattaforma OpenGenio. Il regolamento distingue interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e disciplina autorizzazioni, depositi, controlli e repressione delle violazioni sismiche.

Per una difformità esistente non è corretto caricare automaticamente una pratica ordinaria come se i lavori dovessero ancora iniziare. Il tecnico deve prima ricostruire l’epoca e la natura delle opere, verificare la documentazione già presente e confrontarsi con il SUE e con l’ufficio del Genio Civile competente per individuare il procedimento applicabile.

Ad Anzio, Nettuno, Aprilia e negli altri comuni del Lazio, la pratica comunale e quella strutturale devono essere coordinate. Modulistica, diritti e canali operativi vanno verificati sui portali ufficiali al momento della presentazione.

Esempi pratici

Apertura in una parete portante non rappresentata

Non basta aggiornare la planimetria o presentare una pratica edilizia. Devono essere verificati il titolo comunale, la classificazione dell’intervento strutturale, l’eventuale pratica sismica originaria e la sicurezza della configurazione realizzata.

Soppalco realizzato senza documentazione

Occorre stabilire uso, dimensioni, carichi, collegamenti e data di esecuzione. Un soppalco calpestabile non può essere assimilato senza verifica a un semplice ripostiglio e può coinvolgere sia requisiti edilizi sia strutturali.

Tettoia o ampliamento in difformità

Vanno controllati parametri urbanistici, titolo necessario, eventuali vincoli e struttura. La possibilità di regolarizzare l’opera sotto un profilo non dimostra automaticamente che siano soddisfatti gli altri.

Documenti e verifiche da preparare

Un’istruttoria prudente comprende normalmente:

  • accesso agli atti comunali;

  • ricerca delle pratiche strutturali disponibili;

  • rilievo geometrico e fotografico;

  • confronto tra stato autorizzato e stato reale;

  • prova dell’epoca di realizzazione quando richiesta;

  • classificazione urbanistico-edilizia della difformità;

  • individuazione di vincoli e atti di assenso;

  • valutazione delle strutture e delle norme applicabili all’epoca;

  • definizione delle eventuali opere necessarie;

  • coordinamento tra SUE, Genio Civile e altri enti coinvolti.

Solo dopo questo percorso è possibile stimare attendibilmente fattibilità, tempi e costi. Una promessa di “sanatoria sicura” basata soltanto su fotografie o planimetria catastale non è una valutazione tecnica sufficiente.

Per l’assistenza documentale e amministrativa: pratiche edilizie e Genio Civile. Se la difformità coinvolge parti portanti è necessaria anche una valutazione strutturale.

Domande frequenti

Se il Comune accetta la sanatoria, la struttura è automaticamente regolare?

No. La conclusione del procedimento edilizio non sostituisce gli adempimenti e le verifiche strutturali richiesti per il caso concreto.

Una pratica al Genio Civile sana anche la difformità urbanistica?

No. La pratica strutturale riguarda la disciplina sismica e la sicurezza delle strutture; il titolo edilizio resta un procedimento distinto.

Basta la planimetria catastale per dimostrare che l’opera è regolare?

No. La documentazione catastale ha funzione fiscale e non sostituisce ordinariamente i titoli e gli elaborati approvati dal Comune.

È sempre possibile fare lavori per ottenere la sanatoria?

L’articolo 36-bis consente, nei casi e alle condizioni previsti, che il Comune subordini il titolo a interventi necessari per i requisiti di sicurezza o alla rimozione delle opere non sanabili. La fattibilità va però verificata sul caso specifico: non esiste un diritto generale a sanare qualunque opera mediante lavori.

Una verifica unica, ma su piani distinti

Il modo più efficace di affrontare una difformità è predisporre un rilievo e un fascicolo documentale unici, facendo però verifiche separate e coordinate su urbanistica, strutture, paesaggio e catasto. Così si evitano pratiche incomplete e conclusioni apparentemente positive che lasciano irrisolti altri aspetti.

Per una valutazione preliminare ad Anzio, Nettuno, Aprilia e nei comuni vicini è possibile inviare la documentazione disponibile: planimetrie, titoli, fotografie e indicazione dell’epoca presunta delle opere.

Questo articolo ha finalità informativa. La possibilità di regolarizzare un’opera, il procedimento applicabile e le verifiche strutturali devono essere determinati sul singolo immobile e sulla normativa vigente.

Fonti ufficiali verificate

Verifica normativa e procedurale: 14 settembre 2026.

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